Norme impianti tecnici edifici pregevoliCapo V

Art. 26

Distanze delle tubazioni e condotte

In vigore dal 27 gen 1943
Le tubazioni di alimentazione dell'acqua per uso potabile o sanitario o per servizio antincendi e le condotte di scarico di acque e liquami di qualsiasi genere debbono essere separate con adeguata distanza dalle porzioni di muri o da solai che portino affreschi o mosaici od altre decorazioni murali o sui quali siano applicati o comunque collocati quadri, arazzi od altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, facilmente deperibili per azione dell'acqua o delle materie di rifiuto. Le tubazioni di scarico delle materie di rifiuto non debbono essere collocate a distanza minore di m 5 dai muri o solai i cui costituenti siano alterati o facilmente alterabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-26

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