Norme impianti tecnici edifici pregevoli›Capo VI
Art. 34
Collaudo dell'impianto idrico
In vigore dal 27 gen 1943
Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto idrico devesi provvedere alla sua accurata prova, con carico di almeno due volte la pressione di esercizio e in ogni caso non inferiore a 3 kg/cm2,
effettuando contemporaneamente l'ispezione di ogni parte dell'impianto, per assicurarsi dell'assenza di perdite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-34