Art. 1

In vigore dal 27 gen 1943
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduto l' del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569; Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388; Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Sono approvate e rese obbligatorie le annesse « Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale » compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente. Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione. Le modifiche o le sostituzioni degli impianti preesistenti, richieste dalle annesse norme, saranno attuate secondo un piano progressivo, approvato dai competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, ed entro un termine stabilito in ogni singolo caso dagli organi medesimi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BOTTAI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1943-XXI Atti del Governo, registro 453, foglio 20. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-rd-1

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