Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 33

In vigore dal 20 set 1975
Nel caso previsto dall' del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-33

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