Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 30
AbrogatoIn vigore dal 19 apr 1942 al 21 dic 2000
Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.
Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-30