Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 31

In vigore dal 19 apr 1942
Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-31

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