Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 32

In vigore dal 20 set 1975
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-32

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