Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 32
In vigore dal 20 set 1975
Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-32