Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieCapo I

Art. 37

In vigore dal 20 set 1975
L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese. L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-37

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