Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 42
In vigore dal 19 apr 1942
I provvedimenti indicati nell'art. 423 del codice e le sentenze di revoca previste nell'art. 429 del codice stesso devono essere trasmessi in copia in carta libera, entro dieci giorni dalla pubblicazione, al giudice tutelare a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria che li ha pronunziati.
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