Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 44
In vigore dal 19 mar 2004
Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-44