Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Capo I
Art. 48
In vigore dal 19 apr 1942
Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
il giorno in cui si è aperta la tutela;
la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunziato la interdizione se trattasi di interdetti;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;
le risultanze dell'inventario e del conto annuale;
l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;
la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;
le risultanze del rendiconto definitivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-48