Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. IV

Art. 78

Conto corrente, mandato, commissione.

In vigore dal 17 lug 2006
I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell', primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-78

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Conto corrente, mandato, commissione. (Art. 78 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo