Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. IV
Art. 78
Conto corrente, mandato, commissione.
In vigore dal 17 lug 2006
I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell', primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-78