Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. IV

Art. 77

Associazione in partecipazione.

In vigore dal 17 lug 2006
L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-77

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Associazione in partecipazione. (Art. 77 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo