Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. IV
Art. 76
Contratto di borsa a termine.
In vigore dal 17 lug 2006
Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-76