Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. IV
Art. 75
Restituzione di cose non pagate.
In vigore dal 21 apr 1942
Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-75