Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. IV

Art. 74

Contratti ad esecuzione continuata o periodica.

In vigore dal 1 gen 2008
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-74

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Contratti ad esecuzione continuata o periodica. (Art. 74 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo