Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. IV
Art. 82
Contratto di assicurazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-82