Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo IV

Art. 85

Abrogato

Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace.

In vigore dal 17 lug 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-85

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Apposizione dei sigilli da parte del giudice di pace. (Art. 85 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo