Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo VII
Art. 113 bis
Scioglimento delle ammissioni con riserva.
In vigore dal 17 lug 2006
Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-113-bis