Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 108 ter
Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.
In vigore dal 1 gen 2008
(Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi).
Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-108-ter