Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 108 ter

Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.

In vigore dal 1 gen 2008
(Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-108-ter

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