Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo IV

Art. 87 bis

Inventario su altri beni.

In vigore dal 17 lug 2006
In deroga a quanto previsto dagli , i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario. Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-87-bis

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Inventario su altri beni. (Art. 87 bis Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo