Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 108 bis

Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili.

In vigore dal 1 gen 2008
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-108-bis

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Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili. (Art. 108 bis Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo