Art. 108 bis · Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 108 bis

82 / 301

Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili.

In vigore dal 1 gen 2008
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-108-bis