Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. II
Art. 108 bis
82 / 301Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili.
In vigore dal 1 gen 2008
(ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-108-bis