Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo VII
Art. 111 quater
Crediti assistiti da prelazione.
In vigore dal 17 lug 2006
I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli , sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli , sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-111-quater