Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo VII

Art. 111 quater

Crediti assistiti da prelazione.

In vigore dal 17 lug 2006
I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli , sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli , sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-111-quater

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo