Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VI

Art. 217 bis

Esenzioni dai reati di bancarotta.

In vigore dal 6 mar 2015
1. Le disposizioni di cui all', terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all' o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell' o del piano di cui all', terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell' della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell' e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-217-bis

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Esenzioni dai reati di bancarotta. (Art. 217 bis Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo