Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo III

Art. 236 bis

Falso in attestazioni e relazioni.

In vigore dal 27 giu 2015
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli , terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-236-bis

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Falso in attestazioni e relazioni. (Art. 236 bis Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo