Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo III
Art. 236 bis
144 / 301Falso in attestazioni e relazioni.
In vigore dal 27 giu 2015
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli , terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sè o per altri, la pena è aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-236-bis