Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo V
Art. 182 novies
Accordi di ristrutturazione agevolati.
In vigore dal 25 ago 2021
La percentuale di cui all', primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:
a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all', primo comma, lettere a) e b);
b) non abbia presentato il ricorso previsto dall', sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall', sesto comma.
Note all'articolo
- Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che la presente modifica si applica ai ricorsi di cui all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D.L., nonche' alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla data di entrata in vigore del suindicato D.L.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-182-novies