Art. 113 bis · Scioglimento delle ammissioni con riserva.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo VII

Art. 113 bis

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Scioglimento delle ammissioni con riserva.

In vigore dal 17 lug 2006
Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-113-bis