RegolamentoTitolo III

Art. 55

In vigore dal 27 nov 1941
Ferma restando la disposizione dell'art. 170 della legge, per quanto riguarda la cessione anche parziale dell'esercizio, il concessionario può, per le reti minori e linee di secondaria importanza, affidare a terzi la gestione del servizio con la forma dell'appalto rimanendo in ogni caso esclusivo responsabile del servizio a tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-55

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Art. 55 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo