Regolamento›Titolo III
Art. 56
In vigore dal 27 nov 1941
Il valore degli stabili e degli impianti, nonché delle scorte necessarie al servizio che l'Amministrazione cede in proprietà al concessionario è stabilito, in via provvisoria e con carattere esecutorio, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Esso viene definitivamente determinato da un Collegio di periti nominati uno dal Ministero delle comunicazioni, uno dal concessionario e il terzo, con funzioni di presidente del Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato tra i consiglieri di Stato.
Il prezzo risultante sarà corrisposto dal concessionario nei termini e con le modalità stabilite nell'atto di concessione, dedotto quanto sia stato corrisposto in via provvisoria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-56