Regolamento›Titolo III
Art. 54
In vigore dal 27 nov 1941
Indipendentemente dalle nuove costruzioni previste dall'atto di concessione, il concessionario, nella zona accordatagli, ha facoltà di impiantare ed esercitare, previa approvazione dei piani tecnici da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salvo favorevole collaudo, qualunque altra rete urbana o linea sia aerea che in cavo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-54