Regolamento›Titolo III
Art. 57
In vigore dal 27 nov 1941
Nell'ipotesi prevista dall'art. 173, numeri 2, 3, 4 della legge, la concessione s'intende di diritto risoluta dal giorno della morte del concessionario, della sentenza di fallimento, o della dichiarazione di incapacità, di perdita della cittadinanza, e, per le società, di perdita della personalità. In questi casi si applicheranno le norme relative alla fine della concessione per scadenza.
Nei casi di fallimento non seguito da bancarotta, l'incameramento della cauzione avrà luogo fino all'ammontare dei crediti liquidi dell'Amministrazione. La somma eventualmente residuata sarà tenuta a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Nell'ipotesi, invece, di perdita della capacità legale o quando il fallimento dia luogo al reato di bancarotta semplice o fraudolenta, verranno applicate le norme relative alla revoca.
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