RegolamentoTitolo III

Art. 52

In vigore dal 27 nov 1941
La cessione degli stabili in locazione ai sensi degli articoli 168 e 198 della legge, è approvata con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze. ll Ministero potrà consentire al concessionario un uso diverso dalla destinazione al servizio telefonico, limitatamente a quei locali che risultassero non necessari al servizio stesso. In mancanza di patti speciali, i rapporti sono regolati dalle disposizioni del Codice civile sulle locazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-52

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