Regolamento›Capo VI
Art. 47
In vigore dal 27 nov 1941
È ammessa l'accettazione in conto corrente dei telegrammi, contro pagamento della sopratassa di cent. 20 per telegramma con un minimo di sopratasse di L. 10 mensili, oltre al deposito preventivo di una somma corrispondente all'importo approssimativo delle tasse e sopratasse telegrafiche di un mese. Il deposito è da ricostituirsi man mano che è prossimo ad esaurirsi; l'accettazione dei telegrammi in conto corrente è sospesa appena il deposito sia esaurito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-47