Regolamento›Capo V
Art. 42
In vigore dal 27 nov 1941
Al termine della concessione il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, può rinnovarla alle stesse condizioni od a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione, senza procedere a nuova licitazione, qualora il concessionario abbia disimpegnato lodevolmente i servizi affidatigli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-42