Regolamento›Capo VI
Art. 45
In vigore dal 27 nov 1941
I telegrammi spediti dalle autorità giudiziarie, dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai reparti della M.V.S.N., confinaria, forestale, portuaria, stradale, ferroviaria e postaletelegrafica, e le risposte relative, per poter essere ammesi in franchigia delle tasse interne, devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a) trattare esclusivamente di affari di polizia giudiziaria o di giustizia penale. Per i telegrammi redatti in cifra è in facoltà dell'Amministrazione esperire gli accertamenti necessari per controllare che essi rispondano al suddetto requisito;
b) essere compilati in termini concisi;
c) avere carattere di urgenza tale da rendere indispensabile l'uso del telegrafo;
d) portare la firma chiaramente leggibile del funzionario mittente, preceduta dalla sua qualifica o grado;
e) portare il bollo d'ufficio e, nell'apposito spazio del modello, la dichiarazione che il contenuto del telegramma riguarda esclusivamente gli affari di cui alla lettera a), per i quali è ammessa la franchigia;
f) essere scritti sugli speciali modelli forniti dalle Amministrazioni interessate alle autorità dipendenti.
In mancanza di qualcuno dei requisiti di cui agli alinea a), b) e c), i mittenti dei telegrammi in questione sono tenuti a pagarne le tasse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-45