Regolamento›Capo V
Art. 41
In vigore dal 27 nov 1941
Nell'atto per la concessione in appalto dei servizi indicati nell'articolo precedente sono indicati i limiti della concessione, il compenso unitario stabilito per ciascuno dei servizi dati in appalto, l'ammontare della cauzione, le disposizioni principali ed obblighi del concessionario per l'esecuzione del servizio o dei servizi ed, eventualmente, il compenso da corrispondersi dal concessionario ai fattorini dipendenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-41