Regolamento›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 27 nov 1941
Le spese di impianto delle agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche previste all'art. 276 e seguenti della legge, per quanto riguarda il servizio telegrafico, sono a totale carico del concessionario, il quale dovrà anticiparne il presunto ammontare in base ad apposita perizia compilata dall'Amministrazione con le norme dei lavori da eseguirsi per conto proprio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-36