RegolamentoCapo III

Art. 34

In vigore dal 27 nov 1941
Nella località ove esiste un ufficio postale, il servizio fonotelegrafico potrà essere disimpegnato dall'ufficio stesso, a meno che il comune provveda a sue spese per un locale adatto e deleghi, parimenti a sue spese, per l'esercizio del servizio fonotelegrafico, una persona di sua fiducia riconosciuta idonea dall'Amministrazione. In tal caso il Comune risponderà verso l'Amministrazione delle tasse riscosse e della regolarità del servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 34 Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni. — Testo vigente | Portale Normativo