Art. 34
RegolamentoCapo III

Art. 34

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In vigore dal 27 nov 1941
Nella località ove esiste un ufficio postale, il servizio fonotelegrafico potrà essere disimpegnato dall'ufficio stesso, a meno che il comune provveda a sue spese per un locale adatto e deleghi, parimenti a sue spese, per l'esercizio del servizio fonotelegrafico, una persona di sua fiducia riconosciuta idonea dall'Amministrazione. In tal caso il Comune risponderà verso l'Amministrazione delle tasse riscosse e della regolarità del servizio.
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