Regolamento›Capo III
Art. 35
In vigore dal 27 nov 1941
Il Ministero delle comunicazioni ha facoltà di sopprimere il servizio telegrafico e di procedere alla sua sostituzione con la trasmissione fonica di telegrammi, in quegli uffici di minore importanza, la cui inclusione diretta nella rete telegrafica non si ritenga giustificata dalle necessità del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-35