Art. 55
RegolamentoTitolo III

Art. 55

107 / 158
In vigore dal 27 nov 1941
Ferma restando la disposizione dell'art. 170 della legge, per quanto riguarda la cessione anche parziale dell'esercizio, il concessionario può, per le reti minori e linee di secondaria importanza, affidare a terzi la gestione del servizio con la forma dell'appalto rimanendo in ogni caso esclusivo responsabile del servizio a tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-19;1198#art-r-55