Art. 6
In vigore dal 7 dic 1940
Annualmente, il Comando generale della Regia guardia di finanza determina e fa conoscere - mediante pubblicazione. nei Foglio di ordini del Corpo - entro quali limiti di anzianità debbano essere compresi:
a) gli ufficiali da prendere in esame ai fini della iscrizione sui quadri di avanzamento, indicando altresì su quale quadro gli ufficiali stessi debbano essere iscritti;
b) gli ufficiali (generali, tenenti colonnelli, maggiori e capitani) per poter inoltrare domanda di collocamento fuori quadro o fuori organico, ai sensi delle disposizioni di cui ai successivi .
I limiti di cui alla precedente lettera a) sono stabiliti in modo da raggiungere il prevedibile bisogno di un paio di anni.
Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Comando generale dispone per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, fissando di volta in volta per quali gradi ed entro quali limiti di anzianità debbano essere compresi gli ufficiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-6