Art. 3
In vigore dal 7 dic 1940
Le comunicazioni e pubblicazioni che per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito vengono dal Ministero della guerra riportate sul Giornale militare ufficiale, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza vengono fatte dal Comando generale sul foglio di ordini del Corpo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-3