Art. 2

In vigore dal 7 dic 1940
Salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto, spettano al Ministro per le finanze ed al Comando generale della Regia guardia di finanza, per i dipendenti officiali, le attribuzioni che, per gli ufficiali del Regio esercito, sono rispettivamente conferite al Ministro ed al Ministero della guerra dalle leggi e dai regolamenti di cui al precedente . Spettano al comandante generale della Regia guardia di finanza le facoltà ed attribuzioni che le leggi ed i regolamenti medesimi conferiscono ai comandanti di Corpo d'armata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-2

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