Art. 1

In vigore dal 7 dic 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l' del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza; Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, concernente aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza; Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, e successive modificazioni; Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito; Viste le norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, approvato con decreto Ministeriale 18 aprile 1936-XIV, e successive modificazioni; Visto il R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1567, che stabilisce i titoli di valutazione nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo; Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e successive modificazioni, che detta norme per l'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, convertito nella legge 10 febbraio 1937-XV, n. 325, sulla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore; Visto il R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, sulla validità, dei periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi od Enti militari predisposti per esigenze speciali, validi per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore; Visto il R. decreto 6 luglio 1939-XVII, n. 1100, che dispone l'abrogazione del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, suindicato; Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII n. 1772, sul servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi o Enti approntati per speciali esigenze, valido per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore; Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni; Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni; Visto il regolamento di disciplina per il Regio esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII, e successive modificazioni; Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Al Corpo della Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti anteriormente al 1° gennaio 1940-XVIII per il Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali, ruolo comando), in materia di avanzamento degli ufficiali, di stato degli ufficiali e dei sottufficiali e di disciplina, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-1

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