Art. 8
In vigore dal 7 dic 1940
Per i giudizi riguardanti l'avanzamento dei generali di brigata in posizione ausiliaria e della riserva del Corpo, è costituita una «Commissione speciale di avanzamento», composta del comandante generale e del comandante in secondo.
L'ufficiale preso in esame sarà dichiarato prescelto se avrà riportato entrambi i voti favorevoli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-8