Art. 9
In vigore dal 7 dic 1940
I verbali di cui all' del regolamento sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, sono sempre trasmessi al Comando generale della Regia guardia di finanza, che - nei casi previsti dalla legge - provvede a promuovere il giudizio decisivo di competenza del Ministro per le finanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-09-17;1567#art-9