Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo VI›Capo I
Art. 154
In vigore dal 27 ago 1940
In ogni ricevitoria devono tenersi affissi, a disposizione del pubblico, le leggi e i regolamenti del lotto, il prontuario per il calcolo delle vincite, le tabelle delle minime poste accettabili sulle diverse sorti corrispondentemente alla quantità dei numeri che si possono giuocare dall'1 al 90, e le altre disposizioni concernenti i rapporti dei giuocatori con l'Amministrazione.
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